STATUTO
TITOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II
Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e successive integrazioni e modificazioni, all’art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all’art. 148 del TUIR, è costituita l’Associazione denominata C.S.I. ORATORIO CALCINATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con sede in Calcinato (BS), Piazza Don Bertini, 3.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Articolo 2
La durata dell’associazione è illimitata, non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla distribuzione, nemmeno in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:
a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento agli sport del calcio, in particolare nelle discipline del calcio a 7, calcio a 11 e calcio a 5; della pallavolo; del tennis; del tennis tavolo; della pallacanestro; del judo; ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
b) promuovere manifestazioni di natura sportiva, ricreativa, culturale, compreso l’aggiornamento e il perfezionamento delle varie discipline;
c) favorire l'aggregazione delle persone attraverso la pratica dello sport;
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).
L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale ad esse. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Non sono ammessi l’acquisto, la vendita e lo scambio di atleti e nessuna forma di vincolo sportivo di durata superiore ad un anno associativo. Gli atleti tesserati che volessero passare ad altra associazione sportiva prima del termine dell’anno sportivo lo possono fare in qualsiasi momento.
Articolo 5
I colori sociali dell’associazione sono giallo/blu. Le squadre potranno comunque avere divise di diverso colore. Alle squadre è consentito di utilizzare un nome diverso dalla ragione sociale dell’associazione, purché condiviso dal consiglio direttivo.
TITOLO III
SOCI
Articolo 6
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 7
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà iscritto nel relativo libro dei soci. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 8
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti:
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, ed è stabilita dal Consiglio Direttivo
TITOLO IV
RECESSO - ESCLUSIONE
Articolo 9
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 10
Le dimissioni da socio (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, o a mezzo mail, WhatsApp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 11
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 10 - essere comunicate ai soci destinatari mediante, mail, WhatsApp, o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate. Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 12
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote associative annuali;
b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ai soci ed ai tesserati, il cui importo viene definito annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
f) proventi dalle attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale, ad esempio la raccolta di pubblicità o sponsorizzazioni;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) altre entrate compatibili a norma di legge;
Il patrimonio costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.
Articolo 13
L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati, la quale deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D. lgs. N. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite
ASSEMBLEA
Articolo 15
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima delle adunanze mediante mail, WhatsApp, ed avviso, affisso nei locali della sede sociale, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
Articolo 16
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti associativi. .
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.
Articolo 17
Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.
Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.
Articolo 19
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione, è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra i soci. Sono in carica 3 anni e sono rieleggibili, tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l’amministratore: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi, almeno 3 giorni prima della data fissata, mediante una delle seguenti comunicazioni: mail, WhatsApp, di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, meet, zoom e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e l’espressione del diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) prendere le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’associazione;
d) deliberare sulla scelta dei tecnici e dei responsabili delle diverse discipline sportive
e) predisporre i regolamenti interni;
f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
g) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
h) stabilire le quote annue che i tesserati devono versare per partecipare alle attività proposte dall'associazione
i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
m) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
n) ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Articolo 21
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i sostituti tra i soci, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.
PRESIDENTE
Articolo 22
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs 36 del 2021
NORMA FINALE
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D. Lgs 36 del 2021 e successive integrazioni e modificazioni.
Calcinato, 21 giugno 2024
Il Presidente dell’Assemblea - Picenni Diego
Il Segretario dell’Assemblea - Orsato Albino
Registrato a Montichiari il 25 giugno 2024 n. 752 serie 3
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